I critici della riforma dicono che l’Art. 70 renderebbe molto complicato il procedimento legislativo, introdurrebbe una decina e più procedimenti diversi, col rischio concreto di paralizzare il Parlamento. Non è così, è proprio l’opposto.

La brevità dell’art. 70 della Costituzione vigente (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) con i sette lunghi commi del nuovo testo, può impressionare i suscettibili. Dietro la brevità dell’attuale art. 70, si nasconde infatti la causa di almeno due grossi problemi politici: da una parte, l’imprevedibile durata del procedimento legislativo (la media è di quasi un anno e mezzo per ogni legge); dall’altra, la grande confusione che regna nel nostro ordinamento giuridico. La riforma costituzionale pone rimedio ad entrambi i problemi.

Attualmente ogni progetto di legge deve essere approvato sia dalla Camera che dal Senato nello stesso medesimo testo. Ma la Costituzione non ci dice come. Dovrebbero essere i regolamenti parlamentari a semplificare le cose impedendo alle due Camere di modificare il testo all’infinito e rimpallare da un’aula all’altra l’intero testo. Ed è per questo motivo che per molte leggi ci vogliono anni prima di veder la luce.

Faccio alcuni esempi.

  • Il “collegato agricoltura” fu presentato dal governo Letta nel febbraio 2014 ed è stato approvato nel luglio del 2016. Son passati quasi due anni e mezzo perché Camera e Senato continuavano ad apportare modifiche al testo. Nel frattempo, però, alcune norme non erano più adeguate ed andavano aggiornate, ma il testo finale non le comprende.
  • A marzo 2014 il Senato approva la legge sul delitto di tortura; la Camera lo licenzia con modifiche nell’aprile dell’anno dopo e attualmente la legge è di nuovo all’esame del Senato: se decidesse una qualsiasi modifica, il testo ritornerà alla Camera e non si sa quando diventerà legge.
  • Nel gennaio 2014 il Senato ha approvato una proposta di legge sulla demolizione degli edifici abusivi (ddl Falanga). Nel maggio 2016 la Camera l’ha approvata con importanti modifiche. Dal 7 giugno il progetto giace nei cassetti del Senato in attesa di un nuovo esame. Anche in questo caso non si sa quando verrà discusso in aula. E se per caso modificasse anche solo una virgola, ci dovrà essere un nuovo voto alla Camera.

Potrei continuare all’infinito con gli esempi. Il problema, come avete sicuramente notato, non è solo la lungaggine dei tempi di approvazione: il rischio reale è che le leggi nascano già vecchie e superate a causa dei tempi richiesti per la loro approvazione. C’è un altro rischio pertinente: nei vari passaggi tra le commissioni e l’aula e tra un ramo e l’altro del Parlamento, potrebbe infilarsi nel testo una particolare norma che interessa ad una minoranza di parlamentari assetati di deroghe o privilegi: il loro compito è portare a casa un risultato, uno qualunque, anche se inserito in un contesto di legge che nulla ha a che fare con la norma da loro aggiunta.

Vi faccio altri esempi.

  • Nel 2006, il Parlamento, nella conversione in legge del decreto sulle Olimpiadi invernali di Torino, infilò dentro anche la famigerata legge “Fini-Giovanardi” contro le droghe leggere.
  • Con la finanziaria del 2010 – cioè una legge che dovrebbe contenere esclusivamente norme finanziarie -, invece, si modificò la composizione di consigli e giunte comunali e si soppressero i consorzi tra i Comuni. Questa norma fu nascosta in alcuni commi di un testo già illeggibile di suo (i commi 184 e 185 dell’art. 2).
  • Pochi mesi dopo, con il noto “decreto salva-Italia”, si modificò (commi dal 14 al 20 bis dell’art. 23, giusto per essere sempre chiari) l’assetto di governo delle Province eliminando l’elezione diretta dei loro componenti.

Sono tutte misure di grande importanza, ma tutte nascoste nelle pieghe di atti legislativi dedicati ad argomenti totalmente discordi tra loro. Infatti, la Corte costituzionale le ha dichiarate illegittime, facendo quindi cadere tutti gli atti compiuti durante la loro vigenza.

Tutto questo per dire che il bicameralismo paritario non è un sistema che garantisce serietà e controllo, come affermano i critici della riforma, perché può trasformarsi nel regno delle manovre e degli affarismi sottocoperta. Semplificare il procedimento legislativo serve anche a moralizzare la vita pubblica, rendere più riconoscibili le responsabilità di chi approva le leggi e a risolvere anche la confusione del nostro ordinamento legislativo. E questo succede proprio grazie alla chiarezza e brevità dell’art. 70 e a parlamentari che non si possono certamente considerare statisti.

Ma non è solo colpa dei parlamentari, va detto chiaramente: le leggi “normali”, grazie proprio all’art. 70, possono avere qualsiasi contenuto senza alcuna limitazione. Per questo capita che troviamo norme penali contro gli stupefacenti in leggi finanziarie o fondamentali riforme degli assetti istituzionali inserite tra una miriade di norme incomprensibili.

Se passa la riforma costituzionale tutto questo non sarà più possibile, perché almeno nelle materie più delicate verrà portato un po’ di ordine. La riforma introduce infatti due diversi procedimenti legislativi: solo due.

Ne parliamo domani nella seconda parte.